STATUTO
DEL
“CIRCOLO NAUTICO GRADO PINETA”
“Associazione Sportiva Dilettantistica”
Approvato all’assemblea Straordinaria
In data: 29 novembre 2023
Statuto del Circolo Nautico Grado Pineta Associazione Sportiva Dilettantistica
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata “Circolo Nautico Grado Pineta - Associazione Sportiva Dilettantistica”. L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente.
Art.3 – Corrispondenza
In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD
Art.4 - Oggetto
L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;
· Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
· Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;
Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione
5.1 - Riconoscimento a fini sportivi
Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21
5.2 - Certificazione
L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Art .6 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.
Art .7 - Soci
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.
La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.
Art.8 – Canone sociale
a) L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione. L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
b) Il canone sociale si paga in rata unica anticipata entro il 31 marzo. I contributi straordinari sono pagati secondo le modalità e termini, stabiliti dall’Assemblea.
c) Il socio che, alla scadenza del termine sopra indicato, non abbia corrisposto le somme dovute, gli verrà assegnata una diffida per ritardato pagamento.
d) Alla seconda diffida (ricevuta anche per altre infrazioni come stabilito dall’art. 8 del Regolamento) verrà proposto per la radiazione.
e) Se la morosità persisterà al 30 aprile, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la radiazione del socio moroso.
f) I soci non in regola con i pagamenti non possono esprimere il proprio voto nelle Assemblee, né prendere parte ad attività sociali.
g) È fatto comunque salvo il diritto del Circolo di adire le vie legali per il recupero dei propri crediti verso i soci.
h) Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.
Art.9 – Diritti dei soci
L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.
I soci hanno diritto a:
1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà genitoriale.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;
Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto
Art. 10 – Doveri dei soci
I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote come da Art.7, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.
Art. 11 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa come indicato nell’art.7;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
e) decesso
Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) di questo articolo, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Il socio che non desideri più far parte dell’associazione deve inviare formale lettera raccomandata o mail contente le sue dimissioni, entro il 31 ottobre, al Consiglio Direttivo. Le dimissioni presentate nel termine di cui sopra non esonerano il socio dal pagamento dei canoni sino al compimento dell’impegno, e degli eventuali contributi straordinari, già deliberati prima della presentazione delle dimissioni
Art. 12 – Provvedimenti disciplinari
A carico del socio che commetta azioni contrarie all’onore, alla morale e al decoro, sia dentro il Circolo che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento del Circolo stesso, o, in genere che non osservi le norme del presente Statuto o del Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo, qualora non ritenga di proporne la radiazione, potrà adottare, secondo la gravità dell’infrazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione con diffida,
b) deplorazione;
c) sospensione dalla frequenza del Circolo e dagli incarichi sociali per non oltre dodici mesi.
Prima di adottare uno dei provvedimenti di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo dovrà contestare al socio, con lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica, il comportamento che ritiene lesivo. Il socio avrà quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione per presentare le proprie osservazioni in merito.
La deliberazione, che è immediatamente esecutiva, deve essere presa da almeno due terzi dei consiglieri intervenuti e la votazione deve essere segreta. Di ogni provvedimento disciplinare deve essere data comunicazione scritta agli interessati.
Il socio, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente può proporre ricorso avverso la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri, il quale deve esprimersi, senza possibilità di ulteriore gravame, entro quindici giorni.
Copia del provvedimento definitivo emesso dal Consiglio Direttivo, o dal Collegio dei Probiviri se adito, esclusa quello di cui alla voce a) deve essere affissa all’albo sociale on-line per la durata di 10 giorni.
Art. 13 - Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente dell’associazione,
c) il Consiglio Direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti
e) Il Collegio dei probiviri
È fatto divieto agli amministratori del Circolo Nautico Grado Pineta–ASD di ricoprire medesima carica in altra ASD affiliata F.I.P.S.A.S.
Art. 14 - Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative
L’assemblea ordinaria è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:
a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;
b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo
In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.
L’assemblea deve essere convocate nel medesimo comune oppure con collegamento on-line.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo (oppure il link per il collegamento on-line), data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione o pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorno prima della data fissata per l’assemblea.
I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più anziano.
L’assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Il verbale dovrà essere archiviato su supporto cartaceo o informatico e tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi o sul sito web dell’associazione, al fine di garantire la massima diffusione.
Art.15 – Assemblea Ordinaria
L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.
L’assemblea ordinaria:
· Elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
· Elegge i membri del collegio dei revisori;
· Elegge i membri del collegio dei probiviri;
· Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
· Delibera i regolamenti di funzionamento dell’associazione;
· Delibera gli indirizzi e direttive generali dell’associazione;
· Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Art.16 – Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:
· per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;
· quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Validità assembleare
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. (v. art.27)
Art. 18 - Consiglio Direttivo
Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri, liberamente eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei voti. Sarà l’Assemblea dei soci a decidere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene per scrutino segreto.
Se sono stati eletti il minimo di tre membri, il Consiglio nomina nel proprio seno:
a) Un Presidente
b) Un Vicepresidente
c) Un Segretario
Se sono stati eletti cinque membri, il Consiglio nomina nel proprio seno:
a) Un Presidente
b) Un Vicepresidente
c) Un Segretario
d) Un direttore sportivo
e) Un direttore mare
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche sono onorifiche.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Art. 19 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
Art. 20 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 21 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
Art. 22 - Il Direttore sportivo
Il Direttore sportivo cura l’attività sportiva; compila il programma per le gare di pesca ed ogni altra attività e la sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo. Nel caso che il Consiglio Direttivo sia composto da meno di cinque consiglieri tale incarico potrà essere assegnato dal Consiglio direttivo ad un componente del Consiglio stesso.
Art. 23 – Il Direttore mare
Il Direttore Mare sovrintende alla disciplina degli specchi acquei sociali, assegna un posto barca ad ogni socio. Ogni socio ha diritto ad un posto barca senza alcun pagamento in aggiunta al canone sociale. Nel caso che il Consiglio Direttivo sia composto da meno di cinque consiglieri tale incarico potrà essere assegnato dal Consiglio direttivo ad un componente del Consiglio stesso.
Art. 24 - Dimissioni
Nel caso che il Consiglio Direttivo sia composto da più di tre consiglieri e, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare più consiglieri, rimanendo però in carica almeno tre consiglieri, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro nei casi del primo, secondo, terzo dei candidati non eletti nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Nel caso che il Consiglio Direttivo sia o rimanga composto da tre consiglieri e, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente del suo componente fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione del consigliere mancante, che resterà in carica fino alla scadenza del consigliere sostituito.
Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea di più consiglieri e nel Consiglio Direttivo rimanga solamente il Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà nominare, tra i componenti del direttivo, il Presidente. Se nessun consigliere accetterà l’incarico, dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Art.25 – Collegio dei Revisori dei conti
Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci. Esso rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 26 – Collegio dei pobiviri
1) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci tra i soci aventi diritto al voto che abbiano almeno trentacinque anni d’età, nel numero di tre effettivi ed un supplente. Esso rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2) La carica del Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3) I Probiviri nominano tra di loro un Presidente ed un Segretario.
Art.27 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo
Art. 28 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 29 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art. 30 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.
Art. 31 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 29 novembre 2023.
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